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REDC 54 (1997) 577-610
I TRIBUNALI ECCLESIASTICI
I.
L'ORDINAMENTO PROCESSUALE CANONICO
1.
Introduzione
Con il presente lavoro, si é voluto porre attenzione alle strutture giudiziarie ecclesiastiche, comunemente dette tribunali ecclesiastici, nelle quali ed attraverso Ie quali il giudice, esercente potestà giudiziale, è chiamato a dirimere e concludere controversie proposte dai Christifideles. E per raggiungere tale obbiettivo è sembrato opportuno partire da una breve disamina di quelli che sono i principi, gli scopi ed i fini di cui un ordinamento giuridico, quale quello canonico, è imbevuto: ciò per meglio comprendere il fondamento teologico-giuridico di questo sistema legale. Sono per l'appunto detti principi religiosi, esigenze ultragiuridiche e supremi scopi spirituali a differenziare, non solo formalmente ma anche nella sostanza, alcuni istituti giuridici del diritto canonico dai corrispondenti istituti appartenenti agli ordinamenti degli Stati: quali il giudicato ed il valore di definitività della sentenza, Ia certezza del diritto, il ruolo svolto dal giudice ('bocca della legge'), il significato e Ie conseguenze giuridiche proprie del termine 'gravatus'od in generale di gravame. Tutte peculiarità proprie dell'ordinamento canonico, principi iuris che discendono e vengono vivificati dalla ricerca ed attuazione in casu del supremo e finale scopo di questo sistema legale: suprema lex est salus animarum (can. 1752). Suprema legge a cui sono subordinati e coordinati i ruoli propri dello statusfidelis, dell'organo giudiziario, della Chiesa stessa: in definitiva tale salus animarum informa a sé e struttura il rapporto giustizia-verità. Secondo dette premesse e principi viene di seguito analizzata o meglio rappresentata Ia struttura, concretamente e giuridicamente costruita, propria del tribunale ecclesiastico: luogo e mezzo, stabilmente costituito, attraverso il quale il giudice (sia esso chierico ma anche, ed è questa una novità fondamentale, sia esso laico), esercitando il proprio munus regendi, è chiamato
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