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REDC 56 (1999) 66l-692
L'ISTITUTO MATRIMONIALE FRA SACRAMENTALITÀ CATTOLICA E LAICITÀ CIVILISTICA
IL CANONE 1095, N. 3. DEL CODEX JURIS CANONICI. QUALE CONCETTO DI ANOMALIA?
PREMESSA
L'atto sacramentale del matrimonio, sancisce il patto di alleanza tra Dio e l'uomo, nel quale confluiscono ordinandosi in un «compositum» elementi di natura fisica-psichica, fideistica, sociale e giuridica. L'atto umano espressivo della capacità di intendere e di volere, confluisce nel patto sacramentale, su cui si fonda Ia vincolatività in rispetto di quel sigillo di fedeltà indissolubile, in ordine all'assolvimento dei compiti che dallo «status» coniugale ne derivano. Tali compiti sono stati assunti e voluti mediante Ia celebrazione dell'atto sacramentale, per consenso dei nubendi pubblicamente manifestato e confermato nella ritualità del patto sacramentale, vincolante anche civilmente. Il vincolo quale legame giuridico tra i nubendi non si perfeziona, a seguito della mancanza di condizioni essenziali, di natura fisica-psichica, poiché rende i nubendi incapaci di compiere un valido «atto umano». Il concetto di anomalia, quale devianza comportamentale, richiede Ia conoscenza e Ia individuazione di quelle disfunzioni pisico fisiche, causanti comportamenti irregolari impeditivi della formazione del patto; a tal fine pare necessario andare fino alla eziologia del patto, durante l'escursus della pratica del «bonum coniugium», poiché nella manifestazione della azione emerge Ia vera natura dell'atto, infatti il tracciato della azione viene prima pensato e poi attuato nel momento di esplicazione della azione, alcuni anelli consequenziali nel momento attuativo possono presentare delle irregolarità. Da qui emerge Ia necessaria funzione consultiva'nel momento della formazione dell'atto e dopo il compimento dell'atto, onde osservare Ia naturale insorgenza di anomalie, attraverso il lavoro di ricostruzione di fatti storici documentati, dai comportamenti posti in essere dai nubendi nella conduzione della relazione coniugale, onde individuare il momento di insorgenza e Ia natura del disturbo comportamentale. Il giudizio di accertamento dichiarativo, volto a verificare Ia presenza o meno della capacità di intendere e di volere nel momento del compimento dell'atto, richiede Ia attenta valutazione di una complessità di fattori di
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