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REDC 60 (2003) 701-709
IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E IL PRINCIPIO DI VARIETÁ
1. Fin dai tempi del Concilio di Trento, ji regime vigente nella Chiesa veniva definito come «monarchico», «assoluto», in quanto tutta la potestá suprema di governo spettava ad un unico soggetto, il Pontefice, nelle cui mani si assommavano sia il potere legislativo sia quello esecutivo sia infine quello giudiziale. In altri termini, se dagli Stati piú modemi era stata accolta la dottrina del Montesquieu, secondo cui tía i poteri doveva sussistere un'assoluta ed imprescindibile autonomia e indipendenza, nell'ordinamento della Chiesa tutti gli atti giurisdizionali derivano da quel potere assoluto, pieno, universale e immediato, in cui le tre potestá si assommano senza possibilitá di distinzione. Si era affermato che, da un punto di vista sostanziale, ogni atto d'impero posto in essere in un dato ordinamento giuridico é a un tempo legislativo, amministrativo e giurisdizionale (Esposito). In propasa() era stato sottolineato che questa affermazione risponde, anche meglio che allo stato attuale degli ordinamenti giuridici secolari, ai caratteri generali dell'ordinamento canonico, in cui l'inesistenza del principio della divisione dei poteri dal punto di vista soggettivo meglio sottolinea la possibilitá di questa fusione sostanziale, in ogni atto dell'autoritá, di elementi appartenenti alle funzioni essenziali della sovranitá (Giacchi). Di qui la dottrina canonistica post-tridentina era unanime nell'affermare che, mentre lo Stato moderno, benché gerarchicamente ordinato, resta pur sempre nella sua essenza una società eguale, cioé un ordinamento giuridico omogeneo e paritario, in cui spetta a tutti i suoi membri la medesima capacitá di diritto pubblico (godimento dei diritti politici) e di diritto privato (godimento dei diritti civili), la Chiesa viceversa risulta costituita come una vera e propria societá ineguale (societas inaequalis), essendo fondamentalmente distinta, per diría° stesso divino positivo, in due classi di soggetti, titolari rispettivamente di due diversi status giuridici e quindi di un differente complesso di diritti e doveri, in una parola di una distinta capacitá giuridica.
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