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REDC 57 (2000) 559-587
L'IMPEDIMENTO DEL RATTO NELL'ATTUALE DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO (can. 1089 CJC E can. 806 CCEO)
1. Sebbene il fenomeno sociale del ratto, cioè della sottrazione in genere violenta di una donna dal luogo in cui si trova, a fine di libidine o di matrimonio, era noto ai Romani fin dall'epoca abbastanza antica \ non sembra che, fino agli inizi del Principato, il ratto fosse un fenomeno molto diffuso, tanto che esso ha lasciato tracce assai scarse nella letteratura dell'epoca repubblicana e dei primi secoli dell'Impero 2 . Comunque, deve ritenersi che fin dall'età di Augusto il ratto era già presente come figura criminosa autonoma e che, nelle opere dei retori, si allude' M'ultimum supplicium, cioè alla pena di morte per il rapitore 3 . Tuttavia, Ia pena poteva essere commutata con il matrimonio, sela donna, e coloro dai quali essa dipendeva, erano consenzienti; dal che si deduce che il fatto manteneva ancora un carattere privatistico molto rilevante4. Nell'epoca del dominato, Costantino, con una legge, forse del 320, parzialmente conservata nel C.Th. 9, 24, 1, modificò Ia concezione e Ia repressione del raptus, disponendo che, qualora uno rapisse o comunque conducesse via con sè una ragazza, nei confronti della quale non avesse preventivamente pattuito il fidanzamento con i genitori di lei, non sarebbe stato esentato da pena per effetto della dichiarazione con cui Ia ragazza riconosceva di aver acconsentito a seguirlo e forse a sposarlo5; in altre parole,
1 Si pensi alla leggenda del ratto delle Sabine (Livio I, 9-13; Plutarco, Rom. 14-15 e 19; Ovidio, fast. 3, 187 ss.). 2 F. Goria, voce Ratto (dir. rom.), in: Enc. del Dir., vol. XXXVIII, Milano 1987, p. 707, il quale afferma anche che episodi precisi di ratto a fine di matrimonio non risultano per quel che riguarda l'Italia e che fra Ie popolazioni germaniche è noto il caso di Arminio, che rapi e sposò Ia figlia di Segestes, o. c., 1. c., p. 707, nota 6). 3 D. 48, 6, 5, 2. Cf. Goria, o. c., 1. c., p. 714. 4 U. Navarrete, 'Gli impedimenti relativi alla dignità dell'uomo: aetas, raptus, crimen', in AA.W., GIi impedimenti al matrimonia canonico, Lev., Città del Vaticano 1989, p. 80. 5 Goria, o. c., 1. c., pp. 714-715, il quale osserva che l'assenso prestato tramite Ia responsio pueIlae faceva sì che Ia donna fosse ritenuta compartecipe del crimine e sottoposta alla stessa pena del
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