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REDC 61 (2004) 549-599
IMPEGNO POLITICO, FACOLTA' DI CRITICA E TUTELA DEI DIRITTI NELL'ORDINAMENTO CANONICO (TRAENDO SPUNTO DALLA RIMOZIONE DI UN PARROCO)
1.
DlRITTI INDIVIDUALI E BENE PUBBLICO: UN RAPPORTO "PROBLEMATICO»
Nell'ambito della societas Ecclesiae Ia tematica concernente i diritti e i doveri del fedele, nonché il rapporto dialettico intercorrente fra essi e Ia sfera d'azione della Gerarchia, ha certamente assunto nuova rilevanza dopo Ie acquisizioni del Concilio Vaticano II, acquisizioni ulteriormente sviluppate da un vasto dibattito dottrinale divenuto particolarmente intenso in occasione della redazione del progetto di lex Ecdesiaefundamentalis e della riforma codiciale. L'assise conciliare, infatti, ha avuto tra i suoi obiettivi, è risaputo, anche quello di promuovere e tutelare Ia dignità della persona umana: ciò, nell'ambito sia della società civile, sia della società religiosa1. L'attenzione con cui il Magistero conciliare e postconciliare ha sottolineato Ia necessità che gli ordinamenti secolari salvaguardino i diritti fondamentali dell'individuo è stata generalmente valutata con favore, sia all'interno, che all'esterno della Chiesa, e non ha dato luogo a questioni di particolare rilievo2. Ben più complessa ed articolata si è rivelata, invece, Ia problematica relativa alla configurabilità all'interno dell'ordinamento canonico di diritti qualificabili come «fondamen1 Sul punto, Ia bibliografìa è, senz'altro, vastissima. Cfr., per tutti, AA,W., Persona e ordinamento nella Chiesa (Atti del II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Milano, 10-16 settembre 1973), Milano, 1975, passim; AA.W., / dirittifondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società (Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Friburgo, 6-11 ottobre 1980), Milano, l98l,passim. 2 Cfr. G. Dalla Torre, Diritti dell'uomo o diritti del cristiano?, in AA.W., / dirittifondamentali del cristiano cit., pp.l25 ss. Cfr. anche P. Ciprotti, Personaeordinamento neldirìtto costituzionaledella Chiesa, in AA.W., Personaeordinamento...., cit., pp. 293-295, il quale, pur sottolineando che Ia Chiesa deve impegnarsi affinchè ¡ diritti umani vengano tutelati all'interno degli ordinamenti statuali, evidenzia, però, come siffatta azione, svolgendosi al di fuori della società ecclesiale, non possa, di regola, realizzarsi attraverso l'esercizio della potestas regiminis ed in particolare attraverso l'esercizio della funzione legislativa.
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