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BIBLIOGRAFIA I. REVISTA DE REVISTAS
LITERATURA JURIDICO-CANONICA EN EL ANO 1960
A) DE LAS NORMAS GENERALES
La Commissione per l'interpretazione autentica del Codex Juris Canonici e ü canone 17. Con este encabezamiento publicó ALFREDO GÓMEZ DE AYALA en kt revista "Il Diritto Ecclesiastico"1 un amplio estudio cuyo sumario y resumen ponemos a continuación. SoHMARlo: Introduzione. 1.—Il can. 17 del Codex Juris Canonici. 2.—I soggetti titokri deUa potestas authentice interpretandi. 3.—L'interpretazione autentica dichiarativa non richiede promu%azione ed è retroattiva. 4.—L'interpretazione autentica restrittiva o estensiva o espUcativa di una norma dubbia non retroagisce e deve essere promiugata. 5.—L'interpretazione compiuta attraverso una sentenza o un rescritto in re peculiari non ha l'efficacia deUa legge e vincoUi soltanto Ie persone e riguarda solo Ie cose per Ie quali è pronunciata. I.—1. Il Motu proprio Cum iuris canonici. 2.—Rekzione tra il detto Motu propio e il can. 17 del Codex. 3.—Inquadramento della questione ogetto del nostro esame. II.—I. Importanza dei precedenti storici nel presente studio. 2.—Costituzione Benedictus Devs. 3.—Motu propio Alias Nos, 4.—Costituzione Immensa aeterni Dei. 5.—Conclusioni. III.—1. Alcune precisazioni preHminari. 2.—I responsa pronunciati daUa Commissione non sono legge. 3.—Conclusioni. W.—1. Importanza di stabilire se k Commissione sia o meno organo legisktivo o se, comunque, abbia Ia potestà legistativa. 2.—Esame degli organi legidativi. 3.—La Commissione non è compresa tra gli organi legisbtivi. 4.—I responsi deUa Commissione contenenti interpretazioni estensive, restrittive od espUcative di norme dubbie non sono soggetti ad approvazione pontificia. 5.—La Commissione non può esercitare Ia sua attività interpretativa spontaneamente, nè èstabiUto quando si debba ricorrere ad essa. 6.—La composizione deUa Commissione è tipica degU organi consultivi, conformemente aHa denominazione di ConsiKum. 7.—I responsi deUa Commissione e queUi del suo presidente sono rispettivemente ricorribUi al S. Pontefice e all'intera Commissione. 8.—La Commissione non ha Ia potestas supplendi legem, nè Ut potestà di interpretare contro b. volontà del kgiskitore, nè il potere di esercitare Ie facoltà previste nei cann. 10 e 9 di disporre fe retroattività e di sopprimere, abbreviare o protrarre U termine di vacazione. 9.—DaI Motu proprio emerge che ta Commissione non ha ìa potestà legislativa : buona parte
1 A. GÓMïZ nr. AYAU : "DE", 71 (1960), 461-580,
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