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REDC 63 (2006) 725-745
IL CONTRATTO MATRIMONIALE QUALE MECCANISMO GIURIDICO DI ATTUAZIONE STORICA DEL SACRAMENTO: LA VISIONE DI S. TOMMASO D’AQUINO
1. Com’è noto, il CIC 1983 utilizza il termine «contractus» in campo matrimoniale esclusivamente nel can. 1055 § 2; difatti, dopo aver dichiarato —al § 1— che il matrimonio1 è il patto («matrimoniale foedus») con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, ordinata per sua natura al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole2, ed aver affermato che esso viene elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento («a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est»), il canone 1055, nel § 2, ne desume una logica conseguenza: «per cui («Quare») tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento»3. E’ importante osservare, in via preliminare, che l’indole sacramentale non attiene soltanto al momento celebrativo dell’in fieri, ma anche e soprattutto al matrimonio in quanto realtà relazionale costituita una volta per
1 Il termine «matrimonio» è una voce latina, che si fa derivare etimologicamente da «mater» e «munus» («l’ufficio della madre»): con esso si pone in rilievo la funzione prevalente della madre nella nascita, allevamento ed educazione dei figli (cf. A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli, 1988, p. 503-504). 2 Il consorzio matrimoniale si basa, dunque, radicalmente sulla diversità dei sessi e sulla loro complementarietà fisica e psicologica tra un uomo e una donna, in vista della procreazione e dell’educazione dei figli. Il «bonum coniugum» comporta il mutuo sostegno e la mutua integrazione dei due esseri, che reciprocamente si donano e si accettano in maniera completa ed in perpetuo, per realizzare non unicamente una sola carne, ma anche un cuor solo ed un’anima sola (cf. Ioannes Paulus pp. II, Adhort. ap. Familiaris consortio, diei 22 novembris 1981, n. 13, in AAS, 74 [1982], p. 93). 3 La formulazione del Codice orientale, al can. 776 § 2, dice: «Ex Christi institutione matrimonium validum inter baptizatos eo ipso est sacramentum, quo coniuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo uniuntur gratiaque sacramentali veluti consecrantur et roborantur». Questo testo esprime la stessa teoria di base del menzionato can. 1055 del CIC, ma esposta in modo positivo e in una prospettiva che consente di estenderla al matrimonio in facto esse come sacramento permanente (così C. J. Errazuriz M., Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d'Aquino, in Aa.Vv., Matrimonio e sacramento, Città del Vaticano, 2004, p. 45).
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