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REDC 46 (1989) 279-288
EL M. P. 'IUSTI IUDICIS'. TEXTO Y COMENTARIO I. Texto* Seguendo gli esempli e le parole di Gesü Cristo, giusto giudice (2tn14,8), la chiesa, fin dall'inizio della sua esistenza, é stata particolarmente sensibile ai problemi dell'amministrazione della giustizia, e ció sia nell'ambito suo proprio sia nei rapporti con gli ordinarnenti secolari, in cui essa stessa e i suoi fedeli sono chiamati a vivere e a svolgere la loro missione di salvezza. Perció, da un lato, nell'ambito della stessa comunitá ecclesiale, dotata di un ordinamento giuridico proprio, é stato fin dai primi tempi provveduto a che le persone fisiche e giuridiche fossero patrocinate presso le istanze ecclesiastiche per tutelare i beni spirituali o quelli con essi connessi, loro spettanti a tenore del diritto divino e umano, vigente nella chiesa. D'altro lato, la chiesa stessa, nelle sue vare articolazioni, si é trovata nella necessitá di esigere u riconoscimento o l'osservanza di suoi diritti anche in sede giudiziaria. Seguace, poi, di colui 'che, da ricco che era, si é fatto povero' (2Cor 8,9), ha sentito come sua la necessitá dei poveri e dei deboli di essere assistiti anche sul piano processuale, ove necessario, per la tutela dei propri diritti. Nell'espletamento di questa funzione, che ha una dimensione ecclesiale, si sono impegnati gli avvocati. Presso la Santa Sede hannon svolto questa funzione due istituzioni particolarmente benemerite. Giá s. Gregorio Magno stabili sette difensori della chiesa, dai quali ebbero probabilmente origine gli avvocati concistoriali. Nell 1130 Innocenzo XI assegnó il compito di patrocinare le cause davanti al sornmo pontifice ai procuratori dei sacri palazzi apostolici. Benedetto XII, poi, con la costituzione apostolica Decens et necessarium, del 26 ottobre 1340, costitui in due collegi distinti gli avvocati concistoriali e i procuratori dei sacri palazzi apostolici. Nel corso della storia i due citati collegi hanrilo assolto egreg amente la loro importante e delicata funzione, tanto da meritare riconoscimenti e privilegi dai sommi pontefici. Nel contesto, peraltro, della revisione della costituzione apostolica sulla curia romana, e quasi a completamento di quell'aggiornamento, di cui Vaticano II ha pasto i principi é fissato gii orientamenti e i1 CIC ha perseguito
* L'Osservatore Romano, 13-7-1988, p. 4.
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