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REDC 63 6 (2006) 6 9-45 4
LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE NEL NUOVO CODICE GIOVANNEO PAOLINO (CAN. 1095, 1-2)
1. Se la codificazione piano-benedettina non ha proposto una disposizione legislativa che contemplasse i requisiti minimi della capacità psichica necessaria per un valido matrimonio, il compito di legiferare esplicitamente sull’incapacità psichica è stato effettuato, invece, dai lavori di revisione del Codice nei cann. 296 e 297 dello Schema de Sacramentis 1. E’ stato acutamente affermato che i nuovi canoni presentano una formulazione moderna dell’incapacità psichica, ma affondano le loro radici in un patrimonio tradizionale, anche se la mancanza dell’uso di ragione è considerata ora non come un criterio unico, ma come prima ipotesi di incapacità; sicchè, mentre il n. 1 del nuovo canone si riferisce in particolare ai tre circoli delle grandi psicosi (epilessia, schizofrenia e affezioni maniaco-depressive) oppure alle frenastenie nelle psicosi confusionali, il n. 2 dello stesso canone si è riferito alla distinzione, già presente nel vecchio ordinamento giuridico matrimoniale, tra amentia o insania circa omnia (n.1) e dementia o insania circa unum (n.2), limitando la dementia o monomania alla insania circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda 2. Si è affermato che si poteva osservare come era inutile stabilire una norma positiva di incapacità attingente lo stesso diritto naturale, poiché, se il consenso matrimoniale deve essere prima di tutto un atto umano, chi non è capace di questo non è neppure abile ad esprimere quello; che la stessa commissione pur rendendosi conto che i principi circa l’incapacità ad emettere un valido consenso matrimoniale sono implicitamente contenuti nel
1 Il can. 296 dispone:«Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1. qui mentis morbo aut gravi perturnatione animi ita afficiuntur ut matrimonialem consensum, utpote rationis usu carentes elicere nequeant; 2. qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda». Il can. 297 dispone: «Sunt incapaces matrimonii contrahendi qui ob gravem anomaliam psychosexualem obligationes matrimonii essentiales assumerer nequeunt». (Communicationes 9(1977), 2, pp. 369-370. 2 O. Fumagalli Carulli, Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso, Milano 1978, pp. 195 e ss.
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