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REDC 59 (2002) 577-601
L'IMPEDIMENTO DI PARENTELA LEGALE NEL MATRIMONIO CANONICO (can. 1094 CJC e can. 812 CCEO)
I.
LA COGNAZIONE LEGALE È LA PARENTELA CHE DERIVA DALLA LEGITTIMA ADOZIONE E SI CHUMA LEGALE, PERCHÉ STABILITA DALLA LEGGE CIVILE. L'ADOZIONE PRESSO IL POPOLO D'ISRAELE. Fu IL DIRITTO ROMANO A PERFEZIONARE LÌSTITUTO. LA RIFORMA DELLÌSTITUTO DELL*ADOZIONE È DOVUTA A GlUSTINIANO. NELLA CHIESA I PRIMI DOCUMENTI SONO UN TESTO DI NlCOLÒ I (858-807) E UN DOCUMENTO DI PASQUALE II (1099-H18). L'AUTORE CHE HA INTRODOTTO L'IMPEDIMENTO NEL DIRITTO CANONICO FU GRAZLVNO
1. La cognazione o parentela legale è chiamato quel rapporto o legame che nasce dall'adozione, immagine della paternità o figliolanza naturale ]. Si riteneva da un illustre canonista che Ia «cognatio legalis est propinquitas personarum, quae oritur ex legitima adoptione» e che quest'ultima non è altro che «actus legitimus, quo persona extranea in filium (vel nepotem) assumitur» 2 ; il che era sottolineato e precisato da chi affermava che: «Cognatio legalis est propinquitas personarum quae oritur ex adoptione legitima, idest facta ad normam legis civilis», per cui Ia parentela legale che nasce dall'adozione, essendo un istituto di diritto civile «non exsistit nisi adoptio praecesserit secundum statutam iure civili formam, servatis praescriptis conditionibus tam pro adoptante quam pro adoptato; et cessat, cessante adoptione»3. In altre parole, Ia cognazione legale è Ia parentela che deriva dalla legittima adozione e si chiama legale, perché fu primieramente stabilita dalla legge civile, sebbene successivamente sia stata anche ricepita dal diritto canonico4.
1 D. Schiappoli, Il matrimonio secondo il diritto canonico e Ia legislazione concordataria italiana, Napoli 1932, p. 190. 2 F. M. Cappello, «De impedimento cognationis legalis>, in: Perfice munus (1922), p. 93. 3 P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. I, Typis Poliglottis Vaticanis, 1932, p. 461. 4 A. Boggiano Pico, Il matrimonio nel diritto canonico, Torino 1936, p. 171.
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